Pag. 10


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente disegno di legge intende dare attuazione alle indicazioni provenienti dalla normativa europea, volte all'introduzione di un sistema armonico di delitti contro l'ambiente.
        Il presente disegno di legge propone, dunque, un intervento «di sistema» volto a inserire all'interno del codice penale una serie di delitti - previsti ordinariamente in forma dolosa e solo in taluni casi in forma colposa - in grado di fornire una risposta dell'ordinamento ai più gravi attentati al bene ambiente, nella sua più ampia accezione.
        La scelta di modificare il codice penale trova solido appoggio nella tendenza della legislazione verso una nuova spinta codicistica, in cui il codice penale sostanziale risulti il fulcro del sistema degli illeciti, sulla falsariga del modello francese, in cui il principio della tendenziale «riserva di codice» viene ancorato al principio di chiarezza e conoscibilità della legge e, in ultimo, allo stesso principio di legalità in materia penale.

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il presente disegno di legge interviene su aspetti della normazione in materia ambientale (soprattutto quella introdotta con il decreto legislativo n. 152 del 2006, di natura prevalentemente contravvenzionale). Al fine di assicurare l'opportuno coordinamento, si prevede il conferimento di un'apposita delega al Governo.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale. Al contrario, viene data specifica attuazione alla Convenzione (mai ratificata dall'Italia) sulla protezione dell'ambiente attraverso la legge penale, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 4 novembre 1998.
        L'intervento anticipa inoltre i contenuti della proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente, a sua volta derivante dalla decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 settembre 2005 - causa C-176/03 - perché la materia della protezione dell'ambiente è stata ritenuta di competenza comunitaria e non di «terzo pilastro»).

 

Pag. 11

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su una materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il provvedimento, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        In assoluta coerenza con le definizioni e con gli istituti in uso, sono stati introdotti nuovi istituti e nuove definizioni normative:

            1) articolo 452-bis del codice penale («Inquinamento ambientale»);

            2) articolo 452-ter del codice penale («Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale»);

            3) articolo 452-quater del codice penale («Disastro ambientale»);

            4) articolo 452-quinquies del codice penale («Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna selvatica»);

            5) articolo 452-octies del codice penale («Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono di materiale radioattivo o nucleare»);

            6) articolo 452-novies del codice penale («Delitti ambientali in forma organizzata»);

            7) articolo 452-decies del codice penale («Frode in materia ambientale»);

            8) articolo 452-undecies del codice penale («Impedimento al controllo»);

 

Pag. 12

            9) articolo 452-quater decies del codice penale («Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi»);

            10) articolo 452-quinquies decies del codice penale («Ravvedimento operoso»);

            11) articolo 452-sexies decies del codice penale («Causa di non punibilità»);

            12) articolo 498-bis del codice penale («Danneggiamento delle risorse economiche ambientali»);

            13) articolo 25-quinquies. 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Reati ambientali»).

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto sono state apportate modifiche al codice penale e alle norme complementari.
        Si è inoltre fatto ricorso alla delega al Governo al fine di consentire l'opportuno coordinamento con la normativa previgente, nonché al fine di prevedere una procedura di estinzione delle contravvenzioni previste dalla normativa speciale in materia ambientale, ricalcata sostanzialmente su quella degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (con l'esclusione dalla procedura di estinzione delle violazioni contravvenzionali relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità).

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La delega al Governo impone l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con l'intervento proposto.
        Il disegno di legge non presenta effetti abrogativi impliciti.